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Il caso

I concorsi in sospeso in un ente pubblico non possono fermare il diritto alla genitorialità

Con una sentenza del Tribunale di Gela una lavoratrice agrigentina può veder crescere la sua bimba

27 Luglio 2026, 09:35

09:40

tribunale Gela

Il Palazzo di Giustizia di Gela

 La genitorialità non può essere sacrificata di fronte a ostacoli amministrativi  e le amministrazioni pubbliche devono devono  garantire soluzioni tempestive quando la distanza dal nucleo familiare compromette il benessere del minor: lo stabilisce una sentenza del Tribunale di Gela che segna un passaggio rilevante nella tutela effettiva dei diritti dei lavoratori con figli piccoli. Il Tribunale ha riconosciuto il diritto alla genitorialità e alla vicinanza familiare di una giovane dottoressa C. T. di Raffadali, accogliendo il reclamo contro l’Azienda Sanitaria Provinciale di Agrigento e ordinando l’immediato nulla osta al suo trasferimento temporaneo presso l’ospedale “San Giovanni di Dio”. La vicenda riguarda la dottoressa C. T., tecnico sanitario di radiologia medica in servizio al “Vittorio Emanuele” di Gela, madre di una bambina di meno di tre anni e costretta ogni giorno a coprire oltre due ore di viaggio per raggiungere il luogo di lavoro, con un evidente impatto sulla serenità familiare e sulla crescita della figlia. La richiesta di avvicinamento, era stata inizialmente respinta dall’ASP di Agrigento, che aveva motivato il diniego con la pendenza di concorsi e contenziosi amministrativi relativi ai posti in organico. Una motivazione ritenuta dai legali della professionista — gli avvocati Girolamo Rubino, Giuseppe Impiduglia e Giuseppe Gatto — non idonea a bloccare un diritto tutelato dalla normativa sulla maternita’ e dalla stessa Costituzione.

Il Tribunale, in sede collegiale, ha ribaltato il primo esito cautelare e ha chiarito che l’assegnazione temporanea è uno strumento flessibile, che non può essere paralizzato da procedure concorsuali ancora in itinere. I giudici hanno riconosciuto l’esistenza di posti vacanti nell’organico dell’ASP e, soprattutto, il grave pregiudizio che la distanza quotidiana comportava per la bambina e per la madre, sottoposta a un carico di stress non compatibile con le finalità di tutela previste dalla legge. Il Collegio ha quindi disposto l’immediata assegnazione temporanea della dottoressa C. T. ad Agrigento e ha condannato l’Azienda Sanitaria al pagamento delle spese dei due gradi cautelari, quantificate in circa cinquemila euro.