Una nuova e rilevante ordinanza della Corte di Cassazione fissa un punto fermo sulla legittimità delle sanzioni elevate tramite autovelox, offrendo un appiglio giuridico sempre più solido a migliaia di conducenti. Lo rende noto Globo Consumatori, sottolineando che la Suprema Corte ha ribadito un principio ormai consolidato: «per essere considerato a norma, e quindi per poter legittimamente sanzionare gli eccessi di velocità, un dispositivo di rilevamento elettronico deve aver completato il processo di omologazione».
Secondo l’associazione, «la tesi dei giudici di secondo grado, ora sconfessata dalla Cassazione, si basava su una distinzione sottile ma errata». Il Tribunale di Pescara aveva ritenuto legittimo l’accertamento perché l’apparecchiatura, pur non essendo omologata, risultava regolarmente approvata dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.
Un’interpretazione fondata sull’articolo 192 del regolamento del Codice della strada, secondo la quale l’omologazione, più rigorosa, sarebbe necessaria soltanto per dispositivi con caratteristiche essenziali o prescrizioni particolari imposte dal regolamento; per tutti gli altri, incluso il “Velocar red speed” oggetto della vicenda, basterebbe la semplice approvazione.
Tale impostazione, però, non ha superato il vaglio della Suprema Corte, cui l’automobilista si è rivolto in ultima istanza. Per Globo Consumatori, la decisione della Cassazione è chiara: «la semplice approvazione non può essere considerata equipollente all’omologazione. La Corte ha dato atto che l’autovelox in questione non era omologato, ma solo approvato. Partendo da questo presupposto, ha smontato la tesi dei giudici di merito».